FINANZIARIA 2020
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FINANZIARIA 2020. “SCONTO IN FATTURA” EFFICIENZA ENERGETICA / SISMA BONUS: In sede di approvazione sono stati abrogati i commi 2, 3 e 3-ter dell’art. 10, DL n. 34/2019 e, pertanto, dall’1.1.2020 non è più possibile richiedere il c.d. “sconto in fattura” in luogo della fruizione della relativa detrazione prevista per:
l’adozione di misure antisismiche, ai sensi del DL n. 63/2013 (c.d. “sisma bonus”);
gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR.
A seguito della modifica del comma 3.1 dell’art. 14, DL n. 63/2013, riguardante la possibilità di richiedere al fornitore o soggetto che esegue i lavori il riconoscimento del c.d. “sconto in fattura” in luogo della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali di cui al medesimo art. 14 (interventi di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007), a decorrere dall’1.1.2020 tale possibilità è circoscritta agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di importo pari o superiore a € 200.000. Si rammenta che in base all’Allegato 1 del DM 26.6.2015, per ristrutturazioni importanti di primo livello si intende l’intervento che “oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio”.
PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Con la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013 è confermata la proroga dal 31.12.2019 al 31.12.2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007 per poter fruire della detrazione del 65% – 50%. Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2020 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:
- schermature solari (art. 14, comma 2, lett. b);
- micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lett. b-bis);
- impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14,comma 2-bis).
Si rammenta che per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali nonché per quelli finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica il citato art. 14 prevede già il riconoscimento delle relative detrazioni per le spese sostenute fino al 31.12.2021.
PROROGA DETRAZIONE RECUPERO EDILIZIO Con la modifica dell’art. 16, comma 1, DL n. 63/2013, è confermata la proroga dal 31.12.2019 al 31.12.2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter fruire della detrazione del 50%, sull’importo massimo di € 96.000, di cui all’art. 16-bis, TUIR.
Si rammenta che per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui alla lett. i) del comma 1 del citato art. 16-bis su edifici ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, compresi quelli di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall’impresa che li cede entro 18 mesi dalla fine dei lavori, il citato art. 16 prevede già il riconoscimento della relativa detrazione (c.d. “sisma bonus”) per le spese sostenute fino al 31.12.2021.