LEGGE DI BILANCIO 2022

legge di Bilancio 2022

Legge di Bilancio 2022: conferme e novità detrazioni interventi edilizi / energetici

Legge di Bilancio 2022: conferme e novità detrazioni interventi edilizi / energetici.

Con la pubblicazione sul S.O. n. 49/L alla G.U. 31.12.2021, n. 310 della Legge n. 234/2021, c.d. “legge di Bilancio o Finanziaria 2022” sono divenute definitive le conferme e le novità riguardanti le detrazioni di cui è possibile fruire per gli interventi edilizi / di riqualificazione energetica, in vigore dall’1.1.2022.

Nella versione definitiva della citata Legge di bilancio 2022 le novità fiscali in esame sono contenute nell’art. 1, commi da 28 a 43, con i quali l’inclusione delle misure volte a contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali, originariamente contenute nel DL n. 157/2021, c.d. “Decreto Controlli antifrodi”.

Nell’ambito della Legge di Bilancio 2022 è prevista la conferma, fino al 2024, delle detrazioni “ordinarie” _per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compreso il c.d. Sisma Bonus e di riqualificazione energetica nonché il c.d. Bonus Verde.

Il riconoscimento delle “altre” _detrazioni è prorogato, con alcune modifiche.

Per le spese rientranti nel:

? _C.d. “Bonus Facciate”, la detrazione è ridotta dal 90% al 60%

? _C.d. “Bonus Mobili”, la spesa massima agevolabile nel 2022 è ridotta ad Euro 10.000

? _C.d. “Superbonus”, la detrazione è riconosciuta con termini e condizioni differenti in base al soggetto che sostiene la spesa e all’edificio oggetto di intervento.

Inoltre, è stata prorogata sino al 2024 l’opzione per il c.d. sconto in fattura e/o per la cessione del credito, relativamente alle detrazioni “ordinarie”, mentre sino al 2025 per il c.d. “Superbonus”.

Nello specifico:

  • Superbonus 110% (art. 1, comma 28)

La Legge di bilancio 2022 allunga i termini dell’agevolazione “Superbonus” come segue.

La detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025, in caso di interventi effettuati:

– da condomini,

– dall’unico proprietario (o comproprietario) dell’intero edificio composto da due a quattro unità immobiliari);

– da persone fisiche, su unità immobiliari site all’interno dello stesso

condominio o dello stesso edificio interamente posseduto, per gli “interventi trainati”);

– dalle ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale;

La detrazione spetta nella misura del 110% fino al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed enti equivalenti (inclusi gli interventi trainati effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Infine, la detrazione spetta nella misura del 110% fino al 31.12.2022 per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Viene previsto l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche nel caso di fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi, salvo il caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.

Con decreto del Ministro della transizione e Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9.2.2022, dovranno essere individuati, per talune tipologie di beni, i valori massimi ai fini dell’attestazione della congruità delle spese sostenute.

  • Attestazione di congruità delle spese con prezzari regionali e prezzari DEI (art. 1 c. 28)

Viene precisato (mediante modifica al comma 13-bis dell’art. 119 DL 34/2020), che i prezzari individuati dal DM 6.8.2020 Requisiti”, e dunque i prezzari regionali e i prezzari DEI, possono essere utilizzati come riferimento ai fini dell’attestazione di congruità sulle spese sostenute per i bonus diversi dal Superbonus (sismabonus, bonus facciate, interventi di recupero del patrimonio edilizio).

  • Opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito (art. 1, comma 28)

Viene prorogata la possibilià di optare per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, in luogo della fruizione diretta della detrazione nella dichiarazione dei redditi, per la stessa durata (come da proroghe) dei bonus edilizi.

Sono sempre necessari l’attestazione di congruità delle spese ed il visto di conformità, salvo per gli interventi “di edilizia libera” e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro (fatta eccezione per quelli agevolati con il bonus facciate).

  • Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità e delle attestazioni e asseverazioni, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai singoli interventi.

DETRAZIONE DEL 110% – commi 28 e 43

Per quanto riguarda la detrazione del 110% di cui all’art. 119, DL n. 34/2020 risulta una generale conferma degli interventi agevolabili nonché della possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo della fruizione in dichiarazione dei redditi della detrazione spettante, con l’aggiunta, in alcuni casi, degli ulteriori adempimenti originariamente introdotti dal c.d. “Decreto Controlli antifrodi”, come di seguito illustrato.

Per quanto riguarda l’ambito temporale della proroga, sono previsti termini diversi in base al soggetto che effettua l’intervento (persona fisica / condominio / IACP e soggetti assimilati) nonché in base all’edificio oggetto degli interventi (condominio / unità indipendente / edificio con massimo 4 unità).

  • RATEAZIONE DETRAZIONE SPETTANTE – comma 28, lett. a), c) e d)

Per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico agevolabili con la detrazione del 110% è disposto che la rateazione della detrazione spettante va effettuata in 4 rate annuali di pari importo con riferimento alle spese sostenute a decorrere dall’1.1.2022.

La rateazione in 4 quote annuali è altresì prevista per le spese di:

• installazione di impianti solari fotovoltaici effettuati congiuntamente (“trainati”) ai predetti interventi di riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico “trainanti”;

• installazione delle c.d. “colonnine di ricarica” di veicoli elettrici “trainati” da un intervento di riqualificazione energetica “trainante”.

IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI – comma 28, lett. c)

Il riformulato comma 5 dell’art. 119 relativo all’installazione di impianti solari fotovoltaici, oltre a prevedere la rateazione in 4 quote annuali sopra evidenziata:

• conferma l’importo massimo di spesa agevolabile di € 48,000€ e comunque di € 2.400 per ogni kilowatt di potenza nominale dell’impianto.

In considerazione del fatto che la lett. c) del comma 28 in esame interviene soltanto sul primo periodo del citato comma 5, resta applicabile il limite € 1600,00 per ogni kilowatt di potenza nominale previsto dal secondo periodo del comma 5;

• dispone che per individuare la percentuale di detrazione spettante, trattandosi di intervento “trainato”, va fatto riferimento alla percentuale di detrazione prevista per l’intervento “trainante” che, come più avanti riportato, varia in base all’anno di sostenimento della spesa.

C.D. “COLONNINE DI RICARICA” VEICOLI ELETTRICI – comma 28, lett. d)

é confermato che rientra tra gli interventi “trainati” da interventi di riqualificazione energetica “trainanti” l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. “colonnine di ricarica”, di cui all’art. 16-ter, DL n. 63/2013. Per quanto riguarda:

  • l’importo massimo della spesa agevolabile è confermato il limite di: o € 2000,00 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno ex comma 1-bis dell’art. 119; € 1500,00 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installano fino a 8 colonnine; € 1200,00€ per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installano più di 8 colonnine;

fermo restando che l’agevolazione va riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare;

• la percentuale di detrazione spettante, trattandosi di intervento “trainato”, va fatto riferimento alla percentuale di detrazione prevista per l’intervento “trainante” che, come di seguito illustrato, varia in base all’anno di sostenimento della spesa.

PROROGA TERMINI SOSTENIMENTO SPESE AGEVOLABILI – comma 28, lett. e), f) e g)

Come sopra accennato, la proroga relativa alla data di sostenimento delle spese non è univoca ma differenziata in base all’intervento, al soggetto e all’immobile.

In particolare, dalla nuova formulazione del comma 8-bis dell’art. 119, risulta ora che:

  • per gli interventi “trainanti” eseguiti da condomini e persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, la detrazione spetta con i seguenti termini e nelle seguenti misure: o 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2023;
    – 70% per le spese sostenute nel 2024;
    – 65% per le spese sostenute nel 2025.
    – ex art. 10, D.Lgs. n. 460/97, da OdV e APS iscritte nei relativi registri;
    – da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dell’edificio / condominio;
    – DPR n. 380/2001;
    – è già previsto che la detrazione è applicabile alle spese sostenute fino al 31.12.2022 e, qualora alla data del 31.12.2022i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute fino al 30.6.2023;
    – la lett. e) del comma 28 in esame dispone ora che nel caso in cui alla data del 30.6.2023i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute fino al 31.12.2023.
    Tali termini e misure riguardano anche le spese sostenute:

• la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2022 per gli interventi “trainanti” eseguiti sulla singola unità immobiliare (c.d. “villette”) da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, a condizione che al 30.6.2022 i lavori risultino effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo;

• per gli interventi “trainanti” effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) / enti assimilati:

La lett. b) del comma 28 in esame dispone l’estensione dell’agevolazione prevista per gli IACP / enti assimilati dall’art. 119, comma 3-bis anche alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli immobili posseduti ed assegnati ai soci, che pertanto possono fruire della detrazione del 110% per le spese sostenute dall’1.1.2022 al 30.6.2023 / 31.12.2023 alle condizioni sopra riportate. Il nuovo comma 8-quater dispone che quanto sopra trova applicazione anche con riferimento agli interventi “trainati” dagli interventi “trainanti” richiamati dal comma 8-bis sopra illustrato (lett. g del comma 28).

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