SUPERBONUS 110%

A chi spetta?

Superbonus 110% edilizia per cappotto termico, fotovoltaico, caldaie a condensazione e a pompa di calore in condominio e prima casa con miglioramento della classe energetica

Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 i lavori di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico degli edifici eseguiti dai condomini e sulle singole unità immobiliari adibite a prima casa beneficeranno di SUPER BONUS 110: ecobonus e sismabonus al 110%, a condizione che si realizzino maxi-interventi e che si migliori la classe energetica.

L’agevolazione sarà fruibile come detrazione fiscale oppure come sconto in fattura con cessione del credito all’impresa che ha realizzato i lavori o a banche o ad altri intermediari finanziari.

È questo, in sintesi, il superbonus edilizia messo in campo dal Governo nel Decreto Rilancio approvato il 13 maggio dal Consiglio dei Ministri.

Ma vediamo come saranno i nuovi ecobonus e sismabonus al 110%, stando all’ultima bozza del decreto.

Cappotto termico e caldaie a condensazione e a pompa di calore

Per ottenere l’ecobonus con l’aliquota del 110% sarà necessario eseguire lavori importanti di riqualificazione energetica degli edifici, cioè:

a) cappotto termico: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda. Tale detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi – CAM (ex DM 11 ottobre 2017);

b) caldaie a condensazione e a pompa di calore in condominio: interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anch’essi oggetto del superbonus 110%), o con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

c) caldaie a pompa di calore in case singole: interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Il Superbonus 110% può inglobare gli interventi agevolati con l’ecobonus

L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico già agevolati dall’ecobonus, nei limiti di spesa già vigenti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei maxi-interventi.

Ad esempio, anche la sostituzione di infissi e finestre sarà detraibile al 110% ma solo se realizzata contestualmente ad un cappotto termico o all’installazione di caldaie a condensazione e a pompa di calore.

Fotovoltaico e colonnine auto elettriche con superbonus 110%

Potrà usufruire del superbonus 110% anche l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un massimo di spesa di 48.000 euro e comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale e sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno dei maxi-interventi di riqualificazione energetica (cappotto termico o caldaie a condensazione e a pompa di calore) o congiuntamente ad interventi di miglioramento sismico di una o due classi.

Potranno accedere anche i sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni degli impianti solari fotovoltaici e comunque fino a 1.000 euro di spesa per ogni kWh di capacità di accumulo.

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